LEGGE REGIONALE DEL COMMERCIO

N.19 DEL 15/10/2002


RELAZIONE SU TUTTE LE NOVITA’ E RELATIVE MODIFICHE RISPETTO ALLA LEGGE PRECEDENTE


Una delle principali novità introdotte dalla legge regionale del commercio n. 19 del 15.10.2002 è data dalla funzione sociale riconosciuta dalla Regione alle COOPERATIVE costituitesi tra consumatori e il contributo allo sviluppo economico recato dalle imprese esercenti attività di intermediazione commerciale e di rappresentanza (ART.1).

All’art. 5 si ha una classificazione delle medie e grandi STRUTTURE di vendita sulla base dei parametri di PARCHEGGIO (ART.7). E’ questa una NOVITA’, per cui le dimensioni delle strutture di vendita dipendono dai parametri relativi ai parcheggi, sia pubblici che privati, previsti dalla Tabella D.

Nelle concessioni edilizie sono specificate le aree destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici dei parcheggi privati sono date da aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree per i clienti.

Per gli esercizi già in attività alla data del 24.04.1999, i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, purché l’attività sia inerente lo stesso settore merceologico.

L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico e di ampliamento di superficie di vendita per la sola parte ampliata.
 
L’eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la revoca dell’autorizzazione. I parcheggi in questione possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita CONVENZIONE con il Comune (per disciplinare i criteri di regolamentazione della sosta, eventuali onerosità…). Possono essere utilizzati anche parcheggi su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori ne abbiano la disponibilità. Le aree destinate al parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate soluzioni efficaci di accesso, illuminazione interna ed areazione.

L’importanza di questo articolo (art.7) è data dal fatto che tali norme prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia di edilizia.

All’art.8, dove si stabilisce che le PROVINCE determinano con propri piani di coordinamento territoriale, gli insediamenti delle grandi strutture di vendita, si aggiunge un nuovo articolo, art.8 bis, in cui si dice che il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, è sospeso fino all’approvazione di piani di coordinamento territoriale, di concerto con i Comuni, relativamente alla individuazione di zone idonee alle grandi strutture commerciali, anche attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico della grande distribuzione.

 
All’art.5 della presente legge (vedi allegato) si ha una classificazione delle strutture commerciali di rilevante importanza per la loro localizzazione nelle varie zone, suddivise dal Comune, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti : zona A,B,C,D (ART.3).

Nella zona A CENTRO STORICO, ai sensi dell’art.2, lettera e) della presente legge, i Comuni, nel salvaguardare e riqualificare i centri storici, individuano le aree da destinare alle attività commerciali, avendo cura di indicare i luoghi del commercio per i quali si dovrà provvedere a piani di intervento e rilancio. Nella zona A, per comuni con più di 10.000 abitanti, sono possibili anche MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1, con superficie compresa tra 251 e 900 mq. Sono altresì possibili strutture formate da più esercizi con singole superfici di vendita non superiori a 900 mq, fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi. Infine sono ancora possibili M2, medie strutture commerciali superiori, del settore alimentare e non, con superficie di vendita compresa tra 901 e 2500 mq.

Nei centri storici, qualora non sussistano i presupposti previsti dal Piano Regolatore per i parcheggi, il Comune può definire una SOGLIA DI CONVENIENZA, per l’insediamento di nuove attività commerciali: questo proprio per un recupero e maggiore valorizzazione del Centro Storico stesso.

 

Occorre in questo caso considerare:

- la riqualificazione commerciale
- impatto sulla viabilità esistente e traffico
- situazione dei parcheggi pubblici esistente nella zona
- convenzione per mezzi pubblici gratuiti.

ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PRIORITA' RELATIVE
ALLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.

Per ottenere l’autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede, ampliamento di una GRANDE STRUTTURA DI VENDITA, (art.9 d.lgs.114\98) si deve presentare al Comune una domanda con documentazione elencata all’art.11 della legge r. N.26 del 04.10.1999, e la domanda deve essere inviata con lettera raccomandata o depositata presso la segreteria del comune. Entro 60 gg. dal ricevimento della domanda il comune indice UNA CONFERENZA DI SERVIZI composta da un rappresentante della regione, uno della Provincia, e uno del Comune.

Novità: comma 1 bis ART.13, trascorso il termine di cui sopra l’interessato può chiedere al comune se la Conferenza sia stata indetta, in caso di risposta negativa o mancata risposta entro 30 gg. l’interessato invia la domanda alla regione, la quale, entro 30 gg. indice la CONFERENZA DEI SERVIZI. La conferenza delibera entro 90 giorni dalla convocazione. La conferenza decide a maggioranza dei componenti e il rilascio all’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione- Parere favorevole: allora il Comune deve, entro 30 gg., procedere al rilascio dell’autorizzazione.
 
CESSSAZIONE DELL’ATTIVITA’ E SUBENTRO: la cessazione dell’attività comporta una comunicazione al comune competente. NOVITA’: in caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro dell’attività deve essere comunicato al comune entro 60 gg., con indicazione degli estremi dell’autorizzazione e del contratto di cessione d’azienda. In caso di morte il subentrante ha la facoltà di continuare l’attività provvisoriamente fino alla regolarizzazione, fermo restando il termine dei 60 gg., prorogabili a 12 mesi nel caso si tratti di settore alimentare. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione sono sanzionati ai sensi dell’art.22 d. lgs. 114\98.
 
 

 

Continuano le novità relativamente agli ORARI DI VENDITA, VENDITE DI LIQUIDAZIONE E FINE STAGIONE, e VENDITE PROMOZIONALI.
 


I comuni regolano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, anche in relazione ai periodi di max afflusso turistico. Ma queste deroghe non possono superare il limite max di 24 giornate annue con l’obbligo di chiusura nei giorni di Natale, Capodanno, 1 maggio, 25 aprile, Pasqua. Solo in determinati casi tali limiti possono essere superati per un max di ulteriori 8 giorni in relazione ad attività operanti:

- nei centri storici,
- nelle zone di lungomare,
- comuni montani con abitanti inferiori a 1.000
- comuni inseriti in parchi o aree protette.

I comuni inoltre possono decidere altresì i giorni in cui gli esercenti possono superare le 13 ore giornaliere di apertura e le deroghe festive e domenicali.

I Comuni devono attuare queste deroghe entro il 15 del mese di novembre di ogni anno e inviano copia del regolamento alla Giunta Regionale entro il 15 dicembre successivo. Alla violazione delle norme dettate dal Comune si applicano le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3, del d. lgs. 114\98, fino a sospendere l’attività di vendita per un periodo da 5 a 20 gg. se la medesima violazione è commessa due volte nel corso di tre anni solari.

Le VENDITE DI LIQUIDAZIONE: sono quelle effettuate in caso di cessazione d’azienda, trasferimento, rinnovo locali ecc: occorre darne comunicazione al comune almeno 15 gg. prima della vendita indicando la data di inizio, le motivazioni, la durata e l’inventario delle merci messe in liquidazione. E’ vietato effettuare le liquidazioni nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione a meno che non si tratti di cessazione di attività o trasferimento della sede.

Le VENDITE DI FINE STAGIONE ( vendite di prodotti a carattere stagionale) si effettuano dal 10 gennaio al 1 marzo e dal 10 luglio al 1 settembre (solo due volte l’anno). Anche in questo caso occorre darne comunicazione al comune entro 5 giorni dall’inizio della vendita, specificando la data di inizio e la durata.

Le VENDITE PROMOZIONALI sono quelle effettuate dall’esercente, applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone comunicazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario. Le V.P. hanno una durata max di 30 giorni e sono effettuate sul 30% dei prodotti posti in vendita. Anche in questo caso comunicazione al comune sia relativamente alla durata, sia alla data di inizio. Non deve essere presentata pubblicità ingannevole per il consumatore. Non si possono effettuare le V.P. nel mese di dicembre e nei 30 gg. antecedenti le vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di abbigliamento, pelletterie, articoli sportivi, ecc…Non rientra tra le v.p. la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata senza pubblicità. Nel caso di violazione di tali norme anche qui si applicano le sanzioni previste all’art. 22 comma 3 del d.lgs. 114\98.
 

 

FIERE E MERCATI (da art.19 a art.30)


Accanto alla già prevista differenziazione tra la definizione di mercato e quella di fiera, si aggiungono 2 commi: 4 bis e 4 ter, all’art.20 in cui si definiscono:

PRESENZE EFFETTIVE: in un mercato o in una fiera è il numero di volte che l’operatore ha effettivamente svolto l’attività

PRESENZE DI SPUNTA: si intende il nm. di volte che l’operatore si è presentato in un mercato o in una fiera senza avere avuto la possibilità di svolgere l’attività.

 

Molte novità sono state inserite negli articoli relativi ai mercati e alle fiere.


Relativamente alla disciplina dei mercati e delle fiere, il comune può disporre, inoltre, la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi, i posteggi riservati a produttori agricoli, artigiani, mestieranti, alle associazioni senza scopo di lucro.

Nella deliberazione comunale, i comuni individuano i mercati e le fiere in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperto, in deroga agli orari e all’obbligo di chiusura festivo. Inoltre i Comuni possono aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al 10% del numero complessivo.

Anche nel caso di soppressione del mercato o della fiera, è il comune che dispone con proprio atto, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative. L’intero trasferimento del mercato in altra sede comporta una rassegnazione dei posteggi agli operatori, già titolari di concessioni, tenendo conto:

- anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro si considera l’anzianità maturata dal cedente
- disponibilità dei posteggi, in relazione alle merceologie alimentari o non, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Importante e immutato rimane l’art.24 in cui si afferma che la Regione istituisce il calendario ufficiale regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato entro il 30 dicembre, elenca, in ordine cronologico per comune, le fiere e i mercati.

All’art.27 le novità riguardano le disposizioni per i posteggi nelle fiere, le cui aree sono determinate dal comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazione del commercio più rappresentative. L’80% dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno può essere assegnato mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di 10 anni rinnovabile, ad operatori che vi hanno operato almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da bando comunale.
 
Nell’assegnazione dei posteggi occorre rispettare dei criteri di priorità:

- maggior numero di presenze nelle fiere
- anzianità di inizio di attività di commercio su aree pubbliche attestato dal Registro delle imprese
- certificazione di invalidità al lavoro
- istanza presentata da imprenditrici donne
- ulteriori criteri previsti dal comune.

La concessione decennale decade quando l’operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia, gravidanza, servizio militare, previa comunicazione.

In caso di fiere o mercati concomitanti, l’operatore può partecipare con la copia autenticata dell’autorizzazione dove risulti l’assegnazione del posteggio nella fiera concomitante.

Lo scambio consensuale del posteggio all’interno della stessa fiera, può essere effettuato purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio deve essere presentata al comune.

Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell’attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera. I posteggi nei mercati ha durata 10 anni. Nessun operatore può usare più di un posteggio contemporaneamente in uno stesso mercato, a meno che, prima della entrata in vigore di tale legge, era titolare di più posteggi o sia subentrato nell’attività di altri operatori con un posteggio già nel mercato.
 

Presso ogni comune deve esistere una planimetria costantemente aggiornata dei posteggi esistenti: contenente il numero, la superficie, e la localizzazione dei posteggi medesimi.

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati vengono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione del titolare, a soggetti sulla base di tali priorità:

- maggior numero di presenze effettive nei mercati
- maggior numero di presenze di spunta
- anzianità di attività su aree pubbliche attestato dal registro imprese d) ulteriori criteri previsti dal comune.

I posteggi possono essere revocati dal comune per motivi di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore ha diritto ad altro posteggio non inferiore a quello revocato, salvo diversa disposizione dell’operatore stesso. Anche nel mercato sono possibili scambi di posteggio, purché la domanda venga presentata al comune e non contrasti con la normativa in vigore.

I comuni hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio. Per CANONE si intende il corrispettivo che l’operatore offre dietro a tutti i servizi offerti dal comune con esclusione delle utenze idriche ed elettriche. Per le attività svolte su aree svantaggiate i comuni possono ridurre i canoni:

- zone periferiche: fino al 30%
- comuni 3.000 abitanti: fino al 50%
- zone montane: fino al 70%
- posteggi isolati: fino al 80%.

 

ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE
 


L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza se l’attività è svolta da persona fisica, o dal comune dove ha sede legale se si tratta di società di persone. Ad un soggetto può essere rilasciata solo una autorizzazione, mentre ad una società, tante autorizzazioni per quanti sono i soci.

L’attività di vendita itinerante può essere effettuata in qualunque area non interdetta dal comune. Il comune individua le aree interdette al commercio itinerante (è fatto divieto interdire al comm. itinerante l’intero territorio comunale). Il comm. Itinerante è vietato nelle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera (distanza < 1 km.) o altra distanza prevista dal comune.


Il trasferimento o il subentro in un’attività su aree pubbliche comporta anche il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra. Tale trasferimento comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Il subentrante deve comunicare entro 60 gg. l’avvenuto trasferimento, salvo proroga di altri 30 gg. in caso di necessità comprovata.

Trascorso tale termine il subentrante decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa. Il subentrante per causa morte, può esercitare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione.
 

REVOCA: l’autorizzazione è revocata:

- se il titolare non inizia l’attività entro 60 gg. dall’avvenuto rilascio
- non utilizzo del posteggio per periodi di tempo > a 4 mesi, salvo casi di malattia, gravidanza, servizio militare
- sospensione dell’attività itinerante per oltre 1 anno
- violazione delle norme igienico-sanitarie
- morte del titolare: se entro 30 gg. non viene presentata comunicazione di reintestazione

L’autorizzazione è sospesa nel caso in cui l’operatore non provveda a pagare gli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico fino a regolarizzazione.

Altre novità su particolari norme dell’attività sono date:

- relativamente all’attività itinerante: l' operatore non può sostare per più di 1 ora nella stessa area pubblica, ma deve spostarsi di almeno 500 m e non può rioccupare la stessa area nell’arco della stessa giornata.

- l’esercizio dell’attività di commerciante su aree pubbliche può essere consentito su delega a collaboratori familiari, a lavoratori dipendenti, all’associato in partecipazione, a coloro che hanno un contratto CO.CO.CO. E nel caso di società di persone: i soci, per poter operare devono avere il proprio nominativo indicato nell’autorizzazione. Ai fini della vigilanza su mercati e fiere, qualora il delegato non sia indicato nell’autorizzazione stessa, è suff. la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune. In caso di violazione delle norme delle presente legge e dei regolamenti comunali vengono applicate le sanzioni previste agli artt. 22 e 29 d.lgs.114\98. I comuni possono però prevedere sanzioni inferiori a quelle stabilite da tali articoli. La vigilanza sull’applicazione di tale legge è esercitata dai Comuni o da personale incaricato all’uopo dalle regioni.

Il Presidente delle GIUNTA REGIONALE in caso di mancato rispetto dei termini previsti per le funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di violazione di norme previste dalla legge, può adottare provvedimenti anche di carattere sostitutivo idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

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